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Inquisizione -
Poteri
dell'Inquisizione e suoi rapporti col potere laico |
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Poteri dell'Inquisizione e suoi rapporti col potere laicoSe, nel corso di un processo contro un eretico, l'inquisito (il termine moderno deriva proprio dall'uso medievale) accettava subito di ritrattare poteva - di norma - non subire alcuna grave conseguenza: l'indagato confessava la propria colpa (vera o presunta) gli si faceva dichiarare pubblicamente il proprio errore, la volontà di non ripeterlo per il futuro e l'impegno a denunciare al Santo Uffizio eventuali eresie di cui fosse venuto a conoscenza (la cosiddetta abiura).
In caso contrario l'ufficiale inquisitore minacciava la tortura e, di fronte a un ulteriore diniego, procedeva alle vie di fatto. Se l'imputato, nonostante tutto, persisteva, allora il Tribunale dichiarava la propria incapacità a ricondurre l'eretico dentro i confini della Chiesa e lo affidava al tribunale civile che ne aveva la giurisdizione (si tenga presente che il diritto medievale non distingueva fra reato e peccato): ciò in quanto il Tribunale dell'Inquisizione non ebbe mai il potere di eseguire direttamente condanne a morte né al carcere, e quest'onere era rimesso al "braccio secolare".
Tale situazione creò un rapporto di reciproco compromesso per cui la Chiesa aveva bisogno del potere civile per eseguire le condanne corporali (non per nulla si cominciò a parlare, appunto, di braccio secolare) e il potere politico, spesso, utilizzò la copertura dei Tribunali dell'Inquisizione per dare una veste di legittimità ideale alle proprie campagne repressive. from
Wikipedia
Inquisizione - Indice Generale
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