«Come dice
S. Leone,
sebbene la disciplina della Chiesa potrebbe essere
soddisfatta dal giudizio del sacerdote e non
dovrebbe causare lo spargimento di sangue, tuttavia
essa è aiutata dalle leggi dei principi cattolici,
così che il popolo spesso chiede un salutare rimedio
quando ha paura di una punizione corporale.
Per questa ragione, dato che in
Guascogna
e nelle regioni di
Albi
e
Tolosa
e in altri posti, la ripugnante eresia di coloro che
alcuni chiamano Catari, altri Patarini, altri
Pubblicani, e altri ancora con differenti nomi, è
cresciuta così forte che essi non praticano più le
loro malvagità in segreto, come fanno altri, ma
proclamano il loro errore pubblicamente [...] noi
dichiariamo che loro, i loro difensori e chiunque li
riceve, sono sotto
anatema
e minacciamo di anatema chiunque li aiuterà nella
propria casa, nella propria terra, o avrà a che fare
con loro. A chi muore in questo peccato, non sarà
concessa nessuna protezione o privilegio, per
nessuna ragione; nessuna messa sarà officiata per
loro e non riceveranno sepoltura fra i cristiani.
Per
quanto riguarda
Brabanti,
Aragonesi,
Navarresi,
Baschi,
Coterelli
e
Triaverdini,
che praticano così tante crudeltà sopra i Cristiani
che non rispettano né
chiese
né
monasteri,
e non risparmiano vedove, né orfani, vecchi o
giovani, nessun'età e nessun sesso, ma come pagani
distruggono e devastano ogni cosa, noi ugualmente
decretiamo che chi li accoglie, li ospita o li
aiuta, nei distretti in cui infieriscono, sarà
denunciato pubblicamente la
domenica
e gli altri giorni solenni nelle chiese, sarà
soggetto in ogni modo alle stesse sentenze e
penalità dei sopraddetti eretici e non sarà ricevuto
nella comunione della Chiesa fin quando non avrà
abiurato la sua perniciosa società ed eresia. Per
tutto il tempo in cui persisteranno nella loro
malvagità, tutti coloro che sono legati a loro da
qualsiasi vincolo sappiano che sono liberi da ogni
obbligo di lealtà, omaggio o obbedienza di qualsiasi
tipo. Ammoniamo loro e ogni fedele, per la
remissione dei peccati, che si oppongano a questo
flagello con tutto il loro potere e proteggano con
le armi il popolo cristiano contro di essi. I loro
beni siano confiscati e i principi liberi di
assoggettarli in schiavitù. Coloro i quali, con vera
contrizione per i loro peccati, moriranno in tale
conflitto, senza dubbio riceveranno il perdono dei
loro peccati e il frutto di un'eterna ricompensa.
Noi inoltre, confidando nella misericordia di Dio e
nell'autorità dei santi apostoli
Pietro
e
Paolo,
concediamo ai fedeli Cristiani che prenderanno le
armi contro di essi, e a chi, su consiglio dei
vescovi o degli altri prelati cercherà di condurli
fuori, una remissione di due anni della penitenza
imposta loro, o, se il loro servizio sarà più lungo,
noi confidiamo nella discrezione dei vescovi, ai
quali questo compito è stato affidato, di concedere
indulgenze, secondo il loro giudizio, in proporzione
al grado del loro tributo.
Ordiniamo che a chi rifiuterà di obbedire
all'esortazione dei vescovi in questa faccenda non
sia permesso di ricevere il corpo e il sangue del
Signore. Al contrario riceviamo sotto la protezione
della chiesa, come facciamo per chi visita il
sepolcro del Signore, quelli che, accesi dalla loro
fede avranno preso su di sé il compito di condurre
fuori questi eretici, e decretiamo che essi
rimangano indisturbati da ogni inquietudine, sia per
i loro beni sia per la loro persona. Se qualcuno
presume di molestarli, incorrerà nella sentenza di
scomunica
da parte del vescovo del luogo. Si faccia in modo
che la sentenza sia osservata da tutti finché ciò
che è stato portato via non sia reintegrato e sia
stata data un'appropriata soddisfazione per la
perdita subita. I vescovi e i sacerdoti che non
contrasteranno abbastanza gli errori saranno puniti
con la perdita del loro ufficio finché non
otterranno il perdono della sede apostolica.»